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Dal Piemonte chiarimenti sul Piano Casa, la norma per il rilancio dell’edilizia può cumularsi o essere alternativa alla Legge Regionale 21/1998, che regola il recupero a fini abitativi dei sottotetti; le disposizioni si sommano se la dichiarazione di ultimazione dei lavori è stata presentata entro il 31 luglio 2007.
Sottotetti
Con la circolare 4/PET, la Regione ha chiarito che le disposizioni del Piano Casa possono applicarsi agli edifici che hanno recuperato i sottotetti a fini abitativi, ma solo se la dichiarazione di ultimazione lavori è stata presentata entro il 31 luglio 2007. Negli altri casi le due norme sono invece alternative.
Termini
A fronte dei dubbi manifestati da Comuni e operatori del settore, la Regione ha fornito ulteriori spiegazioni. Le disposizioni straordinarie sono valide fino al 31 dicembre 2011, data entro la quale dovrà essere presentata la Dia o richiesto il permesso di costruire. I lavori potranno quindi essere iniziati e ultimati in base ai termini contenuti nei titoli abilitativi, anche se l’approvazione del progetto è successiva al 31 dicembre 2011.
Chiarito anche il concetto di unità edilizia, consistente in un edificio con destinazione d’uso residenziale o ricettiva nonché in edifici rurali ad uso abitativo, uniche tipologie cui si applicano gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione in deroga.
Limiti
Esclusi gli edifici a schiera o di tipo condominiale, caratterizzati quasi sempre da una progettazione unitaria. Quando ammesso, l’ampliamento deve essere realizzato in un’unica soluzione progettuale senza poter costituire una nuova unità immobiliare.
La norma
Sono consentiti interventi di ampliamento, nel limite massimo del 20% della volumetria esistente per le unità edilizie uni e bi-familiari e per gli edifici di edilizia residenziale sovvenzionata.
La volumetria complessiva, a intervento concluso, non potrà comunque superare i 1.200 metri cubi. In alternativa, i Comuni possono individuare, anche su richiesta degli aventi titolo, edifici residenziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione con un incremento massimo del 35%, finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica, ambientale, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici.
In aggiunta sarà possibile soppalcare, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, i fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva, che abbiano esaurito la superficie utile lorda consentita, per un aumento massimo del 30% della superficie esistente; oppure, sempre per gli edifici produttivi o artigianali, sarà possibile realizzare interventi di ampliamento pari al 20% della superficie utile lorda, con un massimo di 200 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi.
07/12/2009